Fatturazione elettronica carburante: cosa dice la legge.
Fatturazione elettronica carburante come funziona.
Detto dei principali riferimenti normativi, vediamo ora come funziona in concreto la fatturazione elettronica relativa all’acquisto di carburanti per autotrazione. A tal proposito è bene citare un parere espresso dall’Agenzia delle Entrate il 14 novembre 2019: “nel caso di acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, la deduzione della spesa ai fini delle imposte dirette e la detrazione dell’Iva relativa è consentita solo in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante“. Nello specifico, tali mezzi di pagamento sono rappresentati da carte di credito, carte di debito e carte prepagate emesse da soggetti finanziari autorizzati. In altre parole, dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, i possessore di partita IVA potranno detrarre gli acquisti di carburante solo se questi sono effettuati con moneta elettronica. Ciò non impedisce ai consumatori – con o senza partita IVA – di continuare ad acquistare la benzina o il gasolio presso i distributori stradali pagando in contanti.
Al di là delle carte di credito e debito autorizzate e delle carte carburante sopra indicate, l’Agenzia delle Entrate (con la Circolare N. 8 /E del 30 aprile 2018) ha individuato anche gli altri mezzi di pagamento idonei alla fatturazione elettronica quali assegni, sia bancari che postali, circolari e non oppure vaglia cambiari e postali. Per quanto riguarda le tessere carburante ricaricabili emesse dalle compagnia petrolifere, l’Agenzia ha specificato che “all’atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello della fatturazione elettronica“. In sostanza, la fatturazione elettronica è obbligatoria solo se il buono o la tessera sono spendibili esclusivamente presso i punti di distribuzione della compagnia stessa mentre “laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti – impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori“, l’acquisto viene registrato per mezzo dell’emissione di un semplice documento di legittimazione “la cui cessione non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto“.